Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un comunicato stampa (n. 98) annunciando una proroga dei termini di pagamento per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). La proroga riguarda i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi coloro che aderiscono al regime forfetario o al regime dei “minimi”.
La nuova disposizione normativa prevede che il termine originariamente fissato al 30 giugno 2023 sia prorogato fino al 20 luglio 2023. Ciò significa che i contribuenti avranno un periodo aggiuntivo di tempo per effettuare i pagamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Secondo il comunicato, il termine per i versamenti senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo sarà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023, come precedentemente indicato. Tuttavia, è importante notare che la scadenza del 31 luglio 2023 rimarrà ferma. Questo perché il 30 luglio cade di domenica e, pertanto, la scadenza è spostata al giorno lavorativo successivo.
La proroga dei termini di pagamento prevista è quindi una soluzione “dimezzata” rispetto a quella che è stata adottata negli anni precedenti. In passato, una proroga del termine per i versamenti senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva a un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione. In questo caso, invece, solo il termine per i versamenti senza la maggiorazione viene prorogato, mentre la scadenza per i pagamenti con la maggiorazione rimane invariata al 31 luglio 2023.
Secondo Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ritiene che la riforma fiscale rappresenti un’opportunità da non perdere per ridefinire il calendario delle scadenze fiscali e superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo. In altre parole, è necessario trovare soluzioni strutturali che riducano la dipendenza dalle proroghe e semplifichino il sistema fiscale, in modo da rendere più agevole e sostenibile l’adempimento degli obblighi fiscali per i contribuenti.
La riforma fiscale potrebbe offrire un’opportunità per rivedere l’organizzazione delle scadenze fiscali in modo più equilibrato nel corso dell’anno, riducendo così il carico di lavoro concentrato durante l’estate. Questo consentirebbe una migliore gestione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, evitando congestioni e ritardi nell’adempimento degli obblighi fiscali.
Tuttavia, è importante sottolineare che tali considerazioni rappresentano un’opinione e un desiderio di miglioramento del sistema fiscale, e sarà necessario un impegno congiunto tra le autorità fiscali, gli esperti del settore e gli attori interessati per realizzare effettive modifiche e semplificazioni nel calendario delle scadenze fiscali.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato afferma che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che svolgono attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Analogamente agli anni precedenti, è quindi da considerare che la proroga si applica ai soggetti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- Esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ai sensi dell’articolo 9 del DL 50/2017.
- Dichiarare ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascun indice, nel decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pari a 5.164.569 euro.
Come negli anni precedenti, il comunicato specifica che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che soddisfano i seguenti requisiti:
- Applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della Legge 190/2014
- Applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1 del Decreto Legge 98/2011, noto anche come “contribuenti minimi”
- Presentano altre cause di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
D’altra parte, si devono considerare esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che hanno solo redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa esclusione è stata confermata in una risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate datata 2 agosto 2019, numero 330. Pertanto, i contribuenti che rientrano in questa categoria non potranno beneficiare della proroga.
Come già avvenuto negli anni precedenti, il comunicato chiarisce che la proroga si estende anche ai soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
- Partecipano a società, associazioni e imprese che sono soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Questo significa che se un contribuente è coinvolto in una società, associazione o impresa che è tenuta a calcolare gli ISA, il beneficio della proroga si applicherà anche a lui.
- Devono dichiarare redditi “per trasparenza” in base agli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa condizione riguarda i contribuenti che, a causa della loro partecipazione in società di persone o altre forme di associazione, devono dichiarare i redditi come se fossero imputati direttamente a loro. Per tali soggetti, la proroga sarà applicabile.
La proroga si applica ai versamenti delle somme derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, con particolare riferimento a:
- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 e l’eventuale primo acconto per il periodo d’imposta 2023 dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 dell’addizionale regionale all’IRPEF.
- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 e l’eventuale acconto per il periodo d’imposta 2023 dell’addizionale comunale all’IRPEF.
- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 e l’eventuale primo acconto per il periodo d’imposta 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”. Questo riguarda i versamenti dovuti dagli affittuari che hanno scelto di applicare la cedolare secca come regime fiscale.
- L’imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5%) dovuta dai contribuenti forfettari. La proroga si applica al saldo relativo al periodo d’imposta 2022 di tale imposta.
- L’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai cosiddetti “contribuenti minimi”. La proroga riguarda il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 di questa imposta.
- Altre imposte sostitutive o addizionali, come ad esempio la cosiddetta “tassa etica”. Queste imposte seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, quindi i versamenti relativi al periodo d’imposta 2022 beneficeranno della proroga.
- Il saldo relativo al periodo d’imposta 2022 e l’eventuale primo acconto per il periodo d’imposta 2023 dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) e/o dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero). I contribuenti che sono tenuti a versare queste imposte potranno beneficiare della proroga per i pagamenti relativi al periodo d’imposta 2022 e, se applicabile, per l’eventuale primo acconto del periodo d’imposta 2023.
- L’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale in base agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Questo si riferisce agli importi aggiuntivi di IVA che devono essere pagati dai contribuenti che dichiarano volontariamente ricavi o compensi superiori al limite previsto per gli ISA, al fine di migliorare la propria posizione di affidabilità fiscale. La proroga consente di posticipare i versamenti dell’IVA dovuta su tali maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
Il comunicato esplicitamente menziona anche la dichiarazione IVA, quindi la proroga fino al 20 luglio 2023 si applica anche al versamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2022. Questo è valido nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo dell’anno corrente, con le relative maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno. Tuttavia, è importante notare che il versamento deve comunque essere effettuato entro il 31 luglio, includendo l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% che viene calcolata anche sulle eventuali maggiorazioni precedenti.