E’ ormai ufficiale che dal primo Luglio 2022 il sistema di fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per le partita IVA in regime forfettario, in regime di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche.
Tale obbligo però permette degli esoneri.
I soggetti che rimangono esclusi sono:
- Chi nell’anno precedente ha conseguito ricavi inferiori ai 25.000 euro;
- I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente alle fatture verso i soggetti privati (pazienti);
- I soggetti che pur non essendo obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche;
- I soggetti passivi non stabiliti o residenti sul territorio italiano.
Il sistema di fatturazione elettronica, oltre a diventare un obbligo, è vantaggioso per molteplici ragioni:
- permette di eliminare il consumo e spreco della carta, risparmiando sui costi di produzione, di spedizione e conservazione dei documenti;
- permette di incrementare e velocizzare il processo di contabilizzazione dei dati in modo da ridurre di molto il possibile verificarsi di errori dovuti all’acquisizione manuale dei dati;
- per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA;
- per tutti gli operatori Iva, anche in regime forfetario, che emettono e ricevono solo fatture elettroniche se ricevono ed effettuano pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni;
- qualsiasi operatore può consultare le proprie fatture, emesse e ricevute, attraverso un servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il decreto prevede un regime transitorio: solo ed esclusivamente per il terzo trimestre 2022 (da Luglio a Settembre) non ci saranno sanzioni se la fattura elettronica verrà emessa nel mese successivo rispetto a quello dell’operazione.
Dopo i 3 mesi anche per i forfetari varrà la regola generale dei 12 giorni in cui sarà obbligatorio trasmettere la fattura emessa al sistema di interscambio.
Al termine del periodo concesso per trasmettere la fattura elettronica, verrà applicata la sanzione di cui all’art.6 comma 2 del DLgs. 471/97 che prevede una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro.
Per concludere il Governo ritiene che questo sistema di fatturazione elettronica possa aiutare a contrastare l’evasione fornendo un quadro completo delle fatture emesse da ogni soggetto in tempo reale.