La trasformazione delle S.R.L. in Società Semplici di mero godimento

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Le operazioni di trasformazione di società commerciali a responsabilità limitata possono terminare con la creazione di una società semplice di mero godimento.

È interessante notare come la trasformazione consenta la sostanziale continuità dei soggetti, a differenza dell’operazione di assegnazione dei beni ai soci, come richiamato anche dall’art. 2498 c.c., che cita: “l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Tale operazione si configura, pertanto, come atto di modifica dell’atto costitutivo, da cui conseguono tre principali risultati:

  • non si determina un trasferimento di beni;
  • non comporta la successione di beni tra soggetti distinti;
  • non estingue né costituisce una nuova entità.

Dal punto di vista giuridico si classifica come trasformazione omogenea regressiva: mentre la S.R.L. è un soggetto di diritto personificato dotato di autonomia patrimoniale perfetta, caratteristica tipica delle società di capitali, la S.S., in quanto società di persone, è priva di personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale imperfetta.

Appare, quindi, evidente come si modifichi la responsabilità dei soci nei confronti nelle obbligazioni sociali. Il socio di una S.R.L. risponde per le obbligazioni sociali unicamente con quanto da lui conferito nel patrimonio della società e vincolato a capitale. Al contrario, la limitazione della responsabilità non esiste nelle società di persone, i cui soci sono chiamati a rispondere illimitatamente, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni sociali (ex art. 2740 c.c.).

Per questo motivo è di fondamentale importanza per il socio di S.R.L. ponderare la trasformazione in S.S. I vantaggi fiscali offerti dalla L. 197/2022 bilanciano la perdita del beneficio della responsabilità: come sancisce l’art. 2500-sexies ultimo comma c.c. “i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione”. Esporre il patrimonio personale all’eventuale azione dei creditori sociali potrebbe rappresentare un rischio eccessivo, se la società fosse già fortemente indebitata.

Tuttavia, la trasformazione può consentire di realizzare diversi obiettivi.

In Italia sono frequenti gli investimenti famigliari in immobili, da sempre garanzia di conservazione del capitale e fonte di reddito, che viene successivamente ripartito tra tutti i componenti della famiglia. Tale sistema di gestione patrimoniale si potrebbe inceppare al verificarsi di una situazione di crisi, quale ad esempio la separazione dei coniugi o il dissidio tra parenti. Stipulare un contratto di società semplice consente di stabilire come ottenere utilità economica dalla gestione del patrimonio comune.

Nel caso in cui, invece, si voglia anticipare il passaggio generazionale, il contratto di società semplice consente di derogare ad alcuni limiti imposti dal diritto successorio:

  • impedire agli eredi di richiedere la liquidazione, in denaro o natura, della propria quota prima del termine della società (in successione saranno tramandate le quote di partecipazione che rappresentano gli immobili e non i beni stessi);
  • escludere uno o più eredi dall’attribuzione delle suddette quote, obbligando gli altri, tuttavia, alla loro liquidazione in denaro (operazione vietata nel diritto successorio);
  • siglare un patto di famiglia, che può avere ad oggetto solo aziende e partecipazioni e mai immobili;
  • assicurarsi la segregazione patrimoniale: in questo modo sarà impossibile per il creditore particolare di un socio ottenere la liquidazione della relativa quota per riscuotere il debito.

È opportuno ricordare un ultimo vantaggio in sede di operazioni patrimoniali speculative che coinvolgano due o più persone: attraverso la costituzione di una società semplice, in presenza di un’operazione speculativa priva del carattere di imprenditorialità, si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 del TUIR, che consente di:

  • definire in modo vincolante gli obblighi dei soci nei termini di conferimento ed esercizio comune dell’attività;
  • stabilire i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite;
  • rendere irrilevanti eventuali cambiamenti sopraggiunti successivamente all’avvio dell’attività economica negli scopi dei soci.

La trasformazione è, tuttavia, possibile solo se la S.R.L. ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili: si tratta delle cosiddette società immobiliari di gestione.

Modificare l’oggetto sociale è sempre possibile: secondo il Consiglio Nazionale del Notariato “non genera problemi di elusione [fiscale] la modifica dell’oggetto sociale necessaria per ottimizzare l’operatività della società nel nuovo assetto, come nel caso in cui si proceda, in sede di atto di trasformazione, a escludere dall’oggetto qualsiasi riferimento ad attività commerciali non compatibili con il nuovo tipo”.

Potrebbe, tuttavia, sorgere qualche dubbio su un eventuale abuso del diritto di modifica, qualora l’intento sia solo quello di godere dell’agevolazione fiscale, soprattutto nel caso in cui la modifica venisse deliberata contestualmente alla trasformazione e risultasse essere la causa sostanziale dell’operazione stessa.

La trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice, anziché soggiacere al regime di tassazione ordinario con l’applicazione delle aliquote IRES ed IRAP, beneficia dell’applicazione di un’imposta sostitutiva. La già citata legge 197/2022, entrata in vigore a gennaio, chiarisce che i benefici fiscali derivanti dalla trasformazione competono solo per le operazioni poste in essere entro il 30/9/2023.

L’imposta sostitutiva è pari all’8% (ovvero al 10,5% per le società che sono risultate di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) e deve essere calcolata sulla differenza tra il valore catastale degli immobili ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Il versamento, che può essere suddiviso in due tranche, dovrà avvenire per il 60% entro il 30/09/2023 e per il 40% entro il 30/11/2023 senza interessi.

Si ricorda che per poter beneficiare appieno dell’agevolazione, la società deve possedere solo immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.

Se nel patrimonio netto della società trasformata vi sono riserve in sospensione d’imposta, queste devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%. Non rientrano in questa casistica le riserve costituite a fronte di una rivalutazione solo civilistica né le riserve affrancate.

Non è, invece, dovuta l’imposta di registro sugli immobili, in quanto questi ultimi rimangono parte del patrimonio sociale. Pertanto, rimane continuo il conteggio del quinquennio: se un immobile ha un’anzianità di detenzione complessiva superiore a cinque anni, potrà essere venduto senza ulteriori gravami fiscali, quali ad esempio l’imponibilità di un’eventuale plusvalenza.

In tema, infine, di imposte indirette l’atto di registro sconta l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200€.

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