Bonus investimenti in beni strumentali

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Il bonus investimenti in beni strumentali, introdotto dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), consente alle imprese di beneficiare di un credito d’imposta del 50% sull’acquisto di beni strumentali nuovi e immateriali che soddisfano determinati requisiti. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025, con la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2026 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e per i quali siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Le imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico e dimensione possono beneficiare dell’agevolazione, a patto che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiano correttamente gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In particolare, per fruire del credito d’imposta, l’impresa deve essere in possesso di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione dell’agevolazione. Per maggiori dettagli e informazioni sulle normative di riferimento, si può consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 23 luglio 2021.

Esercenti arti e professioni

Il credito d’imposta per gli esercenti arti e professioni è limitato alla fruizione del beneficio sui beni strumentali “ordinari”. Questo significa che, a differenza delle imprese, non possono usufruire del credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, formazione del personale, ecc.

Soggetti in regime forfettario

Anche le imprese che utilizzano regimi fiscali semplificati, come il regime forfetario previsto dalla Legge 190/2014, o regimi d’imposta sostitutivi, possono beneficiare del credito d’imposta sui beni strumentali, a condizione che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiano correttamente agli obblighi contributivi.

Esclusioni

Alcune imprese sono escluse dall’agevolazione, come quelle che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali (sebbene quelle che hanno concluso accordi di ristrutturazione possono accedere all’agevolazione), e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000, ma solo per gli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione.

Sono previste tre categorie di investimenti che possono beneficiare di agevolazioni fiscali:

  • Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”: si tratta di beni di natura materiale o immateriale (ad esempio, macchinari, attrezzature, software) che sono destinati a essere utilizzati nell’attività produttiva dell’impresa e che rispettano determinati requisiti previsti dalla normativa.
  • Beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016: si tratta di una lista di beni materiali (ad esempio, veicoli elettrici, impianti di cogenerazione) che sono considerati particolarmente importanti per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e che possono quindi beneficiare di agevolazioni fiscali.
  • Beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016: si tratta di una lista di beni immateriali (ad esempio, brevetti, marchi, software) che sono considerati particolarmente importanti per la competitività dell’impresa e che possono quindi beneficiare di agevolazioni fiscali.

A differenza delle precedenti agevolazioni fiscali previste dalla Legge 160/2019, il nuovo credito d’imposta include anche gli investimenti in nuovi beni immateriali che non rientrano nell’Allegato B alla L. 232/2016. Questo significa che le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali anche per investimenti in beni immateriali che sono considerati importanti per la loro attività ma che non sono elencati nell’Allegato B.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2025. Tuttavia, l’articolo 1, comma 44 della Legge 324/2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2025.

Inoltre, l’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni entro il 31 dicembre 2025:

  • L’ordine per l’acquisto dei beni deve essere stato accettato dal venditore;
  • Deve essere stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In sintesi, le imprese che intendono beneficiare dell’agevolazione fiscale per gli investimenti devono fare in modo di effettuare gli ordini entro il 31 dicembre 2025 e di effettuare i relativi pagamenti di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione entro la stessa data.

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate sul territorio dello Stato.

Ciò significa che l’agevolazione fiscale è rivolta alle imprese che investono in beni strumentali per il loro processo produttivo in Italia e che intendono consolidare la loro presenza sul mercato interno. L’obiettivo dell’agevolazione è quindi quello di sostenere la competitività delle imprese italiane, promuovendo investimenti che possano contribuire alla crescita dell’economia nazionale.

Modalità

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97.

Inoltre, il credito d’imposta spetta in genere per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta non sia utilizzato in tutto o in parte nella prima quota, l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito.

È importante notare che nel caso di investimenti in beni “ordinari”, il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. In altre parole, il credito d’imposta è disponibile a partire dal momento in cui i beni investiti diventano operativi e producono reddito per l’impresa.

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