Come accade annualmente, anche quest’anno è necessario versare la prima rata dell’IMU (Imposta Municipale Propria) relativa all’anno 2023 entro il 16 giugno. Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’imposta, è importante fare riferimento alle disposizioni stabilite nell’articolo 1, commi 739 e seguenti della Legge 160/2019.
È importante tenere presente che l’IMU (Imposta Municipale Propria) è dovuta per interi anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno in cui si è protratto tale possesso. Al fine di calcolare correttamente l’imposta, si applicano le seguenti regole:
Il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni totali viene considerato come intero per il calcolo dell’imposta.
Nel caso di trasferimento di possesso, il giorno in cui avviene il trasferimento viene computato a carico dell’acquirente, e l’imposta per il mese del trasferimento resta completamente a suo carico se i giorni di possesso sono uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) sarà considerato a carico dell’acquirente.
Pertanto, entro il 16 giugno 2023, il venditore (a meno che l’immobile non sia esente dall’IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023. Al contrario, l’acquirente (se non è soggetto a esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.
Per l’anno 2023, l’IMU (Imposta Municipale Propria) è dovuta per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli, con modalità di calcolo della base imponibile che variano a seconda del tipo di immobile coinvolto. Il pagamento dell’IMU avviene in due rate:
La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno 2023 e corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2022.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e con conguaglio basato sulle aliquote indicate nel prospetto delle aliquote per il 2023, deve essere versata entro il 18 dicembre 2023 (poiché il 16 cade di sabato). Queste disposizioni sono precisate nella risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 1/DF, e nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’18 marzo 2020, n. 1/DF.
Tuttavia, il contribuente ha anche la possibilità di effettuare il pagamento dell’intera imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.
Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’IMU
È importante tenere presente che, riguardo ai termini di pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Propria), la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8 giugno 2020, n. 5/DF, ha stabilito che i Comuni hanno la facoltà di differire autonomamente i termini di pagamento dei tributi locali di propria competenza. Questo potere è regolato dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 446/97 e 6, comma 3, della Legge 212/2000.
Tuttavia, è importante sottolineare che questa facoltà può essere esercitata solo per quanto riguarda le entrate di competenza esclusiva dell’ente locale. L’ente locale non può intervenire, neppure con un semplice differimento dei pagamenti, riguardo alla quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, come stabilito dall’articolo 1, comma 753, della Legge 160/2019.
Pertanto, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, è obbligatorio effettuare il pagamento della quota del 0,76% destinata allo Stato entro il 16 giugno 2023 per l’acconto e entro il 18 dicembre 2023 per il saldo, senza la possibilità di differimento.